Cambiamento notevole dal punto di vista delle normative legate ai processi dei biogas: la massa data dal processo di digestione anaerobica è ora considerata un sottoprodotto, e non più un rifiuto. Questo processo avviene durante la sintesi delle sostanze organiche da parte di microrganismi che lavorano in anaerobiosi, contrariamente a quanto avviene nel compostaggio.
Il biogas deve corrispondere a certe condizioni e rientrare in alcuni limiti: come sappiamo i sottoprodotti di questa tipologia di digestione sono il biogas, il fertilizzante metanogenico e una miscela gassosa.
Nella sentenza n. 33588 del 31 agosto 2012 la Cassazione ha deliberato l’esclusione del digestato dalla condizione di rifiuto perchè ha riconosciuto la sua natura di materiale agricolo. Il Tar aveva presentato domanda perchè fosse reso a norma il concetto che la parte liquida di questo sottoprodotto è una conseguenza inevitabile delle produzioni e viene riutilizzato nella sua forma naturale senza provocare danni per l’uomo.
A queste condizioni è chiaro che il digestato non ha più motivo di essere qualcosa di cui fare a meno, e quindi rifiuto. Ricordiamo invece che la sua parte solida rientra tra gli effluenti animali (come da decreto del 7 aprile 2006).
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